Se ne deve quindi concludere che la petizione, inoltrata l'8 maggio 1996, non è assolutamente prescritta, nemmeno nell'ipotesi in cui le pretese dell'attrice si dovessero unicamente fondare sull'atto illecito o sull'indebito arricchimento. 1.3 Diversamente da quanto assunto dalla convenuta, nulla agli atti permette di ritenere che a suo tempo gli aventi diritto economici dell'attrice fossero effettivamente a conoscenza e fossero con ciò d'accordo che __________, amministratore della società con diritto di firma individuale (cfr. doc. _), avesse messo in pegno gli averi della società con riferimento all'operazione spagnola. A suffragare tale circostanza concorrono tutta una serie di indizi: