Esso è tuttavia stato interrotto una prima volta il 14 settembre 1994 con l'inoltro alla posta della domanda di esecuzione di cui al doc. _ (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, N. 7 ad art. 135 CO; Rep. 1989 p. 99; IICCA 15 febbraio 1996 in re R./B. SA e llcc.) e una seconda volta, con quelle medesime modalità, l'11 settembre 1995 in forza del doc. _. Se ne deve quindi concludere che la petizione, inoltrata l'8 maggio 1996, non è assolutamente prescritta, nemmeno nell'ipotesi in cui le pretese dell'attrice si dovessero unicamente fondare sull'atto illecito o sull'indebito arricchimento.