giudizio. 1.2 La petizione -sempre secondo la convenuta- sarebbe inoltre prescritta nella misura in cui le pretese attoree si fonderebbero sull'atto illecito rispettivamente sull'indebito arricchimento. L'eccezione è ampiamente infondata. È evidente che il termine annuale di prescrizione di cui agli art. 60 e 67 CO non ha iniziato a decorrere nel 1989 o nel 1991 come invece preteso dalla convenuta, bensì al più presto il 22 settembre 1993, allorché la convenuta ha addebitato il conto dell'attrice. Esso è tuttavia stato interrotto una prima volta il 14 settembre 1994 con l'inoltro alla posta della domanda di esecuzione di cui al doc.