La convenuta eccepisce innanzitutto la carente legittimazione attiva dell'attrice nella misura in cui quest'ultima agiva quale cessionaria di eventuali pretese cedutele dai propri aventi diritto economici. L'eccezione si appalesa del tutto oziosa. Pur essendo vero che la petizione è stata formalmente inoltrata dall'attrice per sé e quale cessionaria dei suoi aventi diritto economici, è però altrettanto vero che quella parte non ha fatto distinzione alcuna in causa tra le sue pretese personali e quelle a lei cedute.