E. La convenuta resiste in causa sollevando innanzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice nella misura in cui essa fa valere pretese cedutele dai suoi aventi diritto economici e l'eccezione di prescrizione delle pretese attoree in quanto fondate sull'atto illecito rispettivamente sull'indebito arricchimento. Nel merito essa dapprima mette in dubbio che la messa in pegno dei conti dell'attrice sia avvenuta all'insaputa dei suoi aventi diritto economici, precisando comunque che, se anche ciò fosse il caso, nulla poteva esserle imputato nell'occasione, l'attrice avendo in effetti agito tramite i suoi organi societari e la banca, che per altro rispondeva solo per