{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-9_2000-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59242&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "386e313a27684e22f5305147e3640bf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.02.2000 10.1996.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:40", "Checksum": "6c007b3a9d63224dd542c38f7ae6e001", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.02.2000 10.1996.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Anche la situazione della __________ SA, società fiduciaria di cui __________ era fondatore e amministratore unico (doc. _), iniziava in quel periodo a destare qualche preoccupazione: nel febbraio 1990 essa dovette addirittura far capo ad una linea di credito in conto corrente di fr. 700'000.- (doc. _), che in seguito, nonostante le innumerevoli proroghe concesse dalla convenuta (doc. _), non fu più in grado di rimborsare. Emblematicamente con scritto 12 marzo 1991 (doc. _), riconoscendo le difficoltà di quest'ultima, la convenuta rimproverava a questa società di non aver avuto sufficientemente sotto controllo le operazioni che si intendevano finanziare con quegli importi.\nd) È per contro indubbio che in quel periodo ed almeno fino al giugno 1993 il fiduciario __________ godeva tutto sommato ancora di una buona reputazione professionale (testi __________, __________, __________, __________): egli era conosciuto e stimato sulla piazza __________ da oltre un ventennio, era membro di importanti consigli di amministrazione, nonché impegnato in ambito politico e sportivo a livello comunale, oltre ad essere ufficiale dell'esercito; egli disponeva inoltre di un importante patrimonio personale, stimabile in oltre 3 milioni di franchi (cfr. doc. _). Nondimeno, i problemi avuti dalle due menzionate operazioni spagnole e dalla omonima fiduciaria di cui per altro egli era personalmente garante (cfr. ad es. doc._), nonché i continui ritardi da parte sua nel sistemare alcune posizioni debitorie di altre società a cui egli era più o meno direttamente interessato personalmente (cfr. doc. _; __________, __________ SA, __________ SA, __________ AG) e proprie -ad es. la difficoltà nel regolare nel giugno 1990 la sua posizione debitoria relativa al conto \"__________\" (cfr. doc. _)- evidenziavano già a quel momento un progressivo peggioramento della sua situazione finanziaria.\n5.1.2 A ragione, l'attrice sostiene inoltre che il momento in cui era avvenuta la messa a pegno dei suoi beni sarebbe stato sospetto.\nIn effetti, nel giugno 1989 __________ AG non aveva assolutamente necessità di disporre di ulteriori garanzie da parte di terzi: la messa a pegno da parte dell'attrice dei suoi averi per garantire l'emissione di 2 garanzie bancarie di 117'000'000 e 30'000'000 PTAS alla __________ (doc. _) -sempre che tale operazione sia effettivamente avvenuta con la sua partecipazione (l'attrice non risulta in effetti aver controfirmato, per accordo, i documenti inerenti quelle garanzie)- era di fatto inutile, dato che __________ AG a quel momento poteva avvalersi ancora di importanti disponibilità in conto (doc. _).\n5.1.3 L'intera operazione in essere, ovvero la concessione di un importante credito a una terza società dietro prestazione di garanzie in bianco da parte dell'attrice, oltretutto con l'entrata di un nuovo garante in un'operazione notoriamente in difficoltà, il tutto poi in presenza di un fiduciario a sua volta confrontato con vari problemi che firmava i relativi documenti nella sua duplice veste di garante e debitore beneficiario della garanzia, non rientrava ovviamente nelle operazioni \"usuali\".\nLa banca d'altro canto, già per motivi cronologici, non poteva assimilare questa operazione a quella che l'attrice avrebbe eseguito nel settembre 1989 (dopo aver tuttavia adempiuto tutta una serie di formalità burocratiche, qui invece del tutto disattese) concernente la messa in pegno di propri beni per garantire un finanziamento ad un'altra società appartenente ai medesimi aventi diritto economici (cfr. doc. _ p. 1 e 3; teste nr. 1). Anzi, proprio il fatto che l'attrice in quell'occasione -lì però con l'accordo degli aventi diritto economici (doc. _ p. 2)- in pochi mesi avesse impegnato una seconda volta la sua relazione bancaria (cfr. doc. _), dopo averla in precedenza impegnata con riferimento all'operazione \"__________\", era tale da dover oggettivamente insospettire la banca convenuta: non è in effetti ammissibile -non essendo ovviamente questo il comportamento tenuto da un istituto bancario attento- che la seconda messa in pegno, anche in questo caso per un importo illimitato (cfr. doc. _), sia stata tranquillamente accettata dalla convenuta in quanto il tutto si riferiva in realtà ad un finanziamento di soli US$ 700'000 (cfr. doc. _), così che l'operazione spagnola sarebbe comunque stata ampiamente garantita dai rimanenti importi presenti sul conto dell'attrice e dalle somme depositate sul conto di __________ Corp..\n5.1.4 L'attrice ritiene inoltre che la convenuta avrebbe avuto un ulteriore motivo per insospettirsi, in quanto le doveva essere chiaro che gli aventi diritto economici di __________ AG e di __________ in realtà non erano gli stessi; essa avrebbe anzi dovuto sapere che il fiduciario aveva posto in garanzia i beni dell'attrice a favore di una società, l'__________ AG, che di fatto apparteneva proprio a __________.\n5.1.4.1 L'istruttoria di causa ha permesso di accertare che a suo tempo __________ assicurò alla convenuta che gli aventi diritto economici di __________ AG e della società garante __________ Corp. erano gli stessi (cfr. i 2 fax 15.6.1988, in corrispondenza con __________ e con garanti, edizione doc. da __________; teste __________)."}