{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-9_2000-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59242&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "386e313a27684e22f5305147e3640bf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.02.2000 10.1996.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:40", "Checksum": "6c007b3a9d63224dd542c38f7ae6e001", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.02.2000 10.1996.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.1 Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il contrarre con sé stesso (\"Selbstkontrahieren\" o \"Selbsteintritt\") ed il fatto di contrarre contemporaneamente quale rappresentante o organo di due persone diverse (\"Doppelvertretung\" rispettivamente \"Doppelorganschaft\") non è di principio lecito (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allegemeiner Teil, Vol. I, 7. ed., n. 1439; Fellmann, Berner Kommentar, N. 119 ad art. 398 CO), a meno che per la particolare natura del contratto sia escluso un pericolo di danno al/ai mandanti rispettivamente non siano posti a confronto interessi contrastanti oppure il/i mandanti vi abbiano consentito anche solo per atti concludenti (DTF 89 II 326; Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 148; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 122 e segg.; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1440; Fellmann, op. cit., N. 120 e seg. ad art. 398 CO; IICCA 30 novembre 1994 in re V./Z.).\n2.2 In realtà nella fattispecie non si è verificato alcun caso di \"doppia rappresentanza\". Il contratto di messa in pegno è in effetti un negozio giuridico innominato di carattere bilaterale (Foëx, Le contrat de gage mobilier, N. 348), che coinvolge da una parte il proprietario del pegno e dall'altra il creditore, non per contro il debitore principale (Foëx, op. cit., N. 64, 356, 393; Steinauer, Les droits réels, Vol. III, n. 3094).\nNel caso concreto il fatto che __________ abbia dunque sottoscritto il contratto di messa in pegno nella sua duplice veste di amministratore di __________ AG (cfr. doc. _ e di __________ è dunque a questo proposito irrilevante.\n3. L'attrice allo stesso modo ritiene che la petizione andrebbe comunque accolta, in quanto essa e l'altra garante __________ Corp. avrebbero a suo tempo limitato la messa a pegno dei loro beni ad un importo di fr. 7'681'000.-, somma ampiamente coperta dall'addebito operato dalla convenuta sul conto di __________.\n3.1 Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere valida la messa in pegno unicamente se sono rispettati i limiti posti dagli art. 2 e 27 cpv. 2 CC rispettivamente dagli art. 19 e 20 CO (Foëx, op. cit., N. 655; Steinauer, op. cit., n. 3083).\nIl Tribunale federale ha in particolare ritenuto contraria all'art. 27 cpv. 2 CC una clausola che prevedeva la garanzia di tutte le pretese, sia attuali che future, che il creditore aveva nei confronti del debitore (Foëx, op. cit., ibidem; Steinauer, op. cit., ibidem; DTF 51 II 273), precisando però che era valida la clausola in base alla quale il pegno manuale garantiva gli eventuali crediti attuali e futuri cui le parti potevano e dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione del contratto di messa in pegno (Foëx, op. cit., N. 656; Steinauer, op. cit., n. 3083a; DTF citata). Nel caso particolare di messa in pegno a favore di terzi la situazione era poi ancora più delicata, in quanto il proprietario che forniva le garanzie per tutte le pretese attuali e future derivanti dal rapporto tra il debitore ed il creditore si esponeva a un rinnovo continuo e incontrollabile delle pretese da lui garantite: per essere compatibile con l'art. 27 cpv. 2 CC, un tale accordo doveva quanto meno essere limitato nel tempo (Foëx, op. cit., N. 657).\nNel caso di specie l'attrice aveva messo in pegno tutti gli importi da lei depositati sul conto __________ a garanzia dei crediti, sia attuali che futuri, che la convenuta aveva rispettivamente avrebbe avuto nei confronti di __________ AG (doc. _. È chiaro che, allorché aveva sottoscritto il contratto di messa in pegno, nel 1989, essa poteva tutt'al più sapere che il credito da garantire era di circa 5.5 milioni di franchi, ma essa non aveva certo motivo di ritenere (e con ciò di temere) che la sua garanzia potesse eventualmente estendersi fino al doppio di quell'importo e anche oltre, il che rende alquanto dubbia la validità di un suo impegno oltre la somma inizialmente prevista. D'altro canto la mancata limitazione nel tempo del suo impegno pone a sua volta non pochi dubbi sulla validità di quell'accordo.\n3.2 Ad ogni buon conto, sia nell'una sia nell'altra ipotesi, la questione è superata dal fatto che in epoca successiva l'attrice ha comunicato alla banca, su sua richiesta (teste __________), di essere d'accordo a che i suoi beni garantissero gli aumenti della linea di credito concessi a più riprese, fino ad un importo di fr. 7'681'000.- (replica p. 17; doc. _, ad __________ AG.\n3.3 Da quanto precede non si può tuttavia concludere -come invece pretende l'attrice- che la petizione debba essere accolta in quanto la banca attualmente sarebbe già stata soddisfatta fino all'importo massimo garantito di fr. 7'681'000.-, avendo attinto nel settembre 1993 agli averi dell'altra garante __________ Corp. per oltre 8 milioni di franchi. D'altro canto, però, nemmeno può essere seguita la convenuta laddove afferma che, se lo avesse voluto, nel settembre 1993 essa avrebbe tranquillamente potuto attingere completamente ai beni della convenuta -e non solo per i fr. 4'700'000.- addebitati- senza che nulla potesse esserle rimproverato, e ciò per il semplice fatto che la stessa è vincolata alla scelta operata a suo tempo."}