{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-9_2000-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59242&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "386e313a27684e22f5305147e3640bf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.02.2000 10.1996.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:40", "Checksum": "6c007b3a9d63224dd542c38f7ae6e001", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.02.2000 10.1996.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. La convenuta resiste in causa sollevando innanzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice nella misura in cui essa fa valere pretese cedutele dai suoi aventi diritto economici e l'eccezione di prescrizione delle pretese attoree in quanto fondate sull'atto illecito rispettivamente sull'indebito arricchimento. Nel merito essa dapprima mette in dubbio che la messa in pegno dei conti dell'attrice sia avvenuta all'insaputa dei suoi aventi diritto economici, precisando comunque che, se anche ciò fosse il caso, nulla poteva esserle imputato nell'occasione, l'attrice avendo in effetti agito tramite i suoi organi societari e la banca, che per altro rispondeva solo per colpa grave, non avendo a quel momento alcun motivo per ritenere che l'organo avesse agito illecitamente, tanto più che la colpa dell'attrice e di __________ era talmente grave da escludere una sua responsabilità; non corrispondeva inoltre al vero che l'attrice avesse limitato le sue garanzie ad un determinato importo. Del tutto infondata era infine la pretesa per le spese legali sopportate dall'attrice per la ricerca di documenti, per altro eccessive.\nF. Nelle successive comparse scritte e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande ed allegazioni, contestando quelle di controparte.\nconsiderando\nin diritto\n1. Prima di passare in rassegna le pretese dell'attrice, occorre evadere le eccezioni sollevate dalla convenuta (carenza di legittimazione attiva, prescrizione e conoscenza da parte degli aventi diritto economici dell'attrice della messa in pegno del proprio conto bancario).\n1.1 La convenuta eccepisce innanzitutto la carente legittimazione attiva dell'attrice nella misura in cui quest'ultima agiva quale cessionaria di eventuali pretese cedutele dai propri aventi diritto economici. L'eccezione si appalesa del tutto oziosa.\nPur essendo vero che la petizione è stata formalmente inoltrata dall'attrice per sé e quale cessionaria dei suoi aventi diritto economici, è però altrettanto vero che quella parte non ha fatto distinzione alcuna in causa tra le sue pretese personali e quelle a lei cedute. Da una semplice lettura degli allegati dell'attrice si evince piuttosto che tutte le posizioni di danno sono state da lei formulate in quella duplice veste, di modo che, non essendo contestata la sua legittimazione attiva per le pretese che essa fa valere a titolo personale, l'eventuale carente legittimazione attiva per le pretese cedute, fosse eventualmente anche fondata, di fatto non muterebbe in alcun modo l'esito del giudizio.\n1.2 La petizione -sempre secondo la convenuta- sarebbe inoltre prescritta nella misura in cui le pretese attoree si fonderebbero sull'atto illecito rispettivamente sull'indebito arricchimento. L'eccezione è ampiamente infondata.\nÈ evidente che il termine annuale di prescrizione di cui agli art. 60 e 67 CO non ha iniziato a decorrere nel 1989 o nel 1991 come invece preteso dalla convenuta, bensì al più presto il 22 settembre 1993, allorché la convenuta ha addebitato il conto dell'attrice. Esso è tuttavia stato interrotto una prima volta il 14 settembre 1994 con l'inoltro alla posta della domanda di esecuzione di cui al doc. _ (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, N. 7 ad art. 135 CO; Rep. 1989 p. 99; IICCA 15 febbraio 1996 in re R./B. SA e llcc.) e una seconda volta, con quelle medesime modalità, l'11 settembre 1995 in forza del doc. _. Se ne deve quindi concludere che la petizione, inoltrata l'8 maggio 1996, non è assolutamente prescritta, nemmeno nell'ipotesi in cui le pretese dell'attrice si dovessero unicamente fondare sull'atto illecito o sull'indebito arricchimento.\n1.3 Diversamente da quanto assunto dalla convenuta, nulla agli atti permette di ritenere che a suo tempo gli aventi diritto economici dell'attrice fossero effettivamente a conoscenza e fossero con ciò d'accordo che __________, amministratore della società con diritto di firma individuale (cfr. doc. _), avesse messo in pegno gli averi della società con riferimento all'operazione spagnola.\nA suffragare tale circostanza concorrono tutta una serie di indizi: le testimonianze rilasciate sia in sede civile (teste nr. 1 e 2) che penale (doc. _ p. 2 e 3) dai due aventi diritto economici dell'attrice -ancorché ovviamente si tratti di persone interessate all'esito della lite- e da altri clienti (cfr. doc. _ e in particolare doc._; la circostanza che __________ nel giugno 1993 abbia implicitamente ammesso (doc. _ di aver abusivamente messo in pegno i beni di un'altra società, __________ Corp., per questa medesima operazione immobiliare; il fatto che lo stesso __________, pur sollecitato in seguito dalla banca in conseguenza di quest'ultimo episodio (doc. _, abbia omesso di fornire le dichiarazioni da cui risultasse che gli aventi diritto economici dell'attrice erano effettivamente d'accordo con la messa in pegno dei loro beni; infine, ma non da ultimo, il fatto che la società attrice abbia ritenuto di dover inoltrare una denuncia penale per chiarire la fattispecie.\n2. Nel merito, l'attrice assevera innanzitutto che l'atto di messa in pegno dei propri beni (doc. _ sarebbe nullo, annullabile o inefficace, in quanto __________ lo avrebbe sottoscritto nella sua duplice veste di amministratore di __________ AG e di __________ stessa: la convenuta sarebbe pertanto tenuta a restituirle le somme addebitate.\nL'assunto è ampiamente infondato."}