_; teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 1; interrogatorio formale __________, ad 5), della forte concorrenza in loco (cfr. doc. _) e soprattutto a seguito della mancata garanzia di un margine netto al distributore rispetto al prezzo praticato alla colonna (cfr. doc. _; teste __________, verbale 22 novembre 1999, p. 7; interrogatorio formale __________, ad 10), il contratto era ormai divenuto insoddisfacente per il distributore che avrebbe potuto pretenderne giudizialmente la modifica (clausola rebus sic stantibus), mentre la sua durata, determinata in base ai quantitativi smerciati, era da ritenersi eccessivamente lunga nell'ottica dell'art. 27 CC: