in re P./P. e llcc., 30 gennaio 1996 in re B./F.). 2.2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, il fatto che una parte abbia violato un contratto -e dunque, implicitamente, anche la circostanza che terze persone possano eventualmente aver concertato con lei quella violazione (Brehm, op. cit., N. 42 ad art. 41 CO)- non costituisce un atto illecito ai sensi della normativa, tale modo d'agire non ledendo alcuna norma di comportamento o alcun bene protetto da disposizioni di legge (Brehm, op. cit., N. 41 ad art. 41 CO; Oftinger / Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, vol. 1, p. 687, n. 49).