1983 p. 66). Questo significa che l’illecito non si concretizza solo in caso di trasgressione di una determinata norma di legge, ma anche in caso di violazione di precetti o di divieti d'ordine generale, intesi alla protezione dei diritti dei terzi (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 307; Brehm, op. cit., N. 35-40 ad art. 41 CO), come ad esempio quello di non uccidere, di non ledere l’integrità fisica e la personalità altrui, di non ostacolare il diritto alla proprietà e al possesso, ecc. che possono essere riassunti nel principio “alterum non laedere” (cfr. Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. 1, Zurigo 1958, p. 112; IICCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc.