presuppone l’esistenza di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l’illecito e il danno cagionato. Sulla scorta della teoria oggettiva, fatta propria dal Tribunale federale, è considerato illecito ogni comportamento dannoso che violi qualsiasi precetto scritto o non scritto facente parte dell’ordinamento giuridico (DTF 117 II 317, 115 II 18; Brehm, Berner Kommentar, N. 33 ad art. 41 CO e giurisprudenza ivi citata; Rep. 1983 p. 66).