Non v'è invece ragione di dubbio quando il testo della clausola di proroga del foro è sufficientemente esplicito, ovvero sulla sola base del tenore letterale della pattuizione. Ciò è dato in particolare quando, come nel caso concreto, le parti hanno dichiarato in forma univoca di essere d'accordo di sottomettersi al tribunale competente presso il foro di Ginevra, locuzione che indica una volontà di scelta incondizionata da parte di entrambe le parti, così che la validità della pattuizione si esprime in modo uguale per entrambe ("für beide Parteien in gleicher Weise und jeder prozessualen Lage"), ossia a prescindere dall'interesse originario dell'una o dell'altra parte alla scelta del foro