La particolare collocazione della clausola, a p. 6 del contratto, appena sopra le firme delle parti, permette inoltre di ritenere che esse -e soprattutto l'attrice che aveva allestito il contratto e che in definitiva era la beneficiaria della proroga di foro- ne abbiano effettivamente preso conoscenza e dunque l'abbiano accettata con cognizione di causa. Ben si può dunque concludere per la sua validità formale. 1.2.2.2 Dalla clausola non risulta se le parti avessero inteso estendere o no l'applicazione della proroga di foro in caso di litisconsorzio. In casi del genere vi è tuttavia la presunzione che la proroga sia applicabile anche in tale evenienza (Schaad, op. cit., p. 502).