II CCA 9 agosto 1999 in re G. e llcc./B. SA). Nel caso di specie il tenore letterale della clausola lascia intendere in forma non equivoca la volontà delle parti di prevedere un nuovo e diverso foro giudiziario. La particolare collocazione della clausola, a p. 6 del contratto, appena sopra le firme delle parti, permette inoltre di ritenere che esse -e soprattutto l'attrice che aveva allestito il contratto e che in definitiva era la beneficiaria della proroga di foro- ne abbiano effettivamente preso conoscenza e dunque l'abbiano accettata con cognizione di causa.