"Per tutte le divergenze che potrebbero sorgere, le parti riconoscono Ginevra quale foro giuridico e si dichiarano d'accordo di sottomettersi al tribunale competente e di accettare le leggi vigenti presso il foro sopra indicato". Sul tema specifico, la dottrina -a prescindere dalla validità formale della convenzione di proroga di foro- fa dipendere la soluzione dalle questioni di sapere se le parti abbiano previsto una particolare disposizione anche per il caso di litisconsorzio, se la clausola di proroga sia o no esclusiva, rispettivamente se la stessa sia stata sottoscritta da uno o da tutti i convenuti (cfr. Schaad, La consorité en procédure civile, Neuchâtel 1993, p. 501 e segg.).