concorrenza sleale (DTF 91 II 123, 92 II 264; SJ 1992 p. 75). 1.2.2 Per __________, ancorché domiciliato nel Cantone e liteconsorte facoltativo con gli altri convenuti, ciò che di per sé avrebbe potuto fondare il foro del processo nel Ticino, è stato posto il problema della validità della proroga di foro contenuta nella clausola 17 del contratto, del seguente tenore: "Per tutte le divergenze che potrebbero sorgere, le parti riconoscono Ginevra quale foro giuridico e si dichiarano d'accordo di sottomettersi al tribunale competente e di accettare le leggi vigenti presso il foro sopra indicato".