{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-27_2000-08-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59230&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "441b0317e5fd937d78547eaff01685a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.08.2000 10.1996.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:10", "Checksum": "cea5fc79d493a7a44f3652095879e022", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.08.2000 10.1996.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn quest'ottica va evidenziato che l'intervento dei convenuti, più che per creare un danno all'attrice, appare avvenuto con altri intendimenti: si trattava da un lato risolvere la posizione di __________, in palesi difficoltà economiche, da tempo inabile al lavoro (doc. _ del convenuto __________) e comunque partner non più gradito dall'attrice (teste __________, verbale 22 novembre 1999 p. 6 e 8); dall'altro di garantire un posto di lavoro a __________, che con il ritiro del fratello sarebbe rimasto disoccupato (interrogatorio formale __________, ad 23). La mancata ripresa del contratto da parte sua, sempre che __________ gliel'abbia proposta -il che non è stato provato- non è avvenuta per nuocere all'attrice, ma era dovuta a circostanze oggettive che impedivano la continuazione di quel rapporto contrattuale: come detto, a dipendenza dell'introduzione del sopradazio, della svalutazione della lira (cfr. doc. _; teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 1; interrogatorio formale __________, ad 5), della forte concorrenza in loco (cfr. doc. _) e soprattutto a seguito della mancata garanzia di un margine netto al distributore rispetto al prezzo praticato alla colonna (cfr. doc. _; teste __________, verbale 22 novembre 1999, p. 7; interrogatorio formale __________, ad 10), il contratto era ormai divenuto insoddisfacente per il distributore che avrebbe potuto pretenderne giudizialmente la modifica (clausola rebus sic stantibus), mentre la sua durata, determinata in base ai quantitativi smerciati, era da ritenersi eccessivamente lunga nell'ottica dell'art. 27 CC: la stessa attrice era del resto consapevole della situazione -significativa, quo alla durata, è la riduzione delle sue pretese in sede conclusionale (p. 19)- e si era detta di principio disposta a una rinegoziazione del contratto, anche su una base commissionaria (doc. _), rispettivamente a riconoscere, oltre alle facilitazioni già messe in atto -partecipazione alla pubblicità, attribuzione di 0.5 cts al litro in più (teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 1, cfr. replica p. 6 e 16)- veri e propri contributi \"congiunturali\" (teste __________, verbale 22 novembre 1999 p. 8), salvo poi tergiversare a concretizzare tali proposte subordinandole al pagamento di buona parte degli importi scoperti (doc. _) ed apparire anzi un partner intransigente, allorché nel dicembre 1995 e febbraio 1996 aveva minacciato e poi interrotto a diverse riprese l'approvvigionamento della stazione di benzina a seguito del mancato pagamento di alcune forniture (doc. _, doc. _ del convenuto __________; teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 2; teste __________, verbale 22 novembre 1999 p. 6).\nIl fatto, riferito dal teste __________ (verbale 24 gennaio 1997 p. 2) e da __________ (interrogatorio formale, ad 19), confermato dall'attrice (replica p. 12), che tra l'agosto ed il settembre 1996 __________, verosimilmente tramite __________ S.a.g.l., abbia avviato con lei delle trattative -poi naufragate- per eventualmente riprendere la collaborazione permette comunque tranquillamente di escludere che l'operazione sia avvenuta al solo scopo di danneggiare l'attrice stessa.\n2.3.2.3 L'attrice non ha del resto evidenziato gli eventuali motivi che farebbero apparire contrario ai buoni costumi anche il rapporto tra __________ e __________.\n2.4 Sempre a detta dell'attrice, ____________________ e __________ S.a.g.l., costruendo una situazione giuridica tale da poter rilevare la gestione di una stazione di servizio nella quale sapevano essere stato investito un ingente capitale di terzi e guardandosi bene dal corrispondere qualsiasi remunerazione, sarebbero inoltre responsabili nei suoi confronti per indebito arricchimento (art. 62 CO). La tesi è infondata.\nCome già accennato, l'attrice -cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC)- non ha assolutamente provato che il prezzo versato da __________ fosse inferiore a quello di mercato e che dunque i convenuti si sarebbero arricchiti. Ad ogni modo, fosse stato anche il caso, ad essersi impoverito non sarebbe stata l'attrice, ma semmai il venditore __________.\nAd ulteriormente escludere l'esistenza di una pretesa per indebito arricchimento a favore dell'attrice vi è pure il fatto che al momento in cui è avvenuta la vendita i soldi a suo tempo mutuati a __________ erano già stati consumati, sia pagando precedenti fornitori, sia in spese personali di quest'ultimo; per il resto l'attrice non pretende che il suo mancato guadagno sia in diretta relazione con l'eventuale arricchimento dei convenuti.\n3. L'istruttoria ha per contro permesso di accertare che dopo la vendita, in violazione dell'art. 13 cpv. 2 lett. b LPM e dell'art. 3 lett. d LCSl, la stazione di servizio ha continuato a vendere benzina sotto i marchi dell'attrice, ancorché quest'ultima non ne fosse più l'effettiva fornitrice, ingenerando nel contempo confusione nella clientela, e ciò per circa un mese in agosto e, a seguito delle intemperie, per altri 5 giorni nel novembre-dicembre 1996 (teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 2 e verbale 22 novembre 1999 p. 4)."}