{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-27_2000-08-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59230&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "441b0317e5fd937d78547eaff01685a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.08.2000 10.1996.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:10", "Checksum": "cea5fc79d493a7a44f3652095879e022", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.08.2000 10.1996.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSulla scorta della teoria oggettiva, fatta propria dal Tribunale federale, è considerato illecito ogni comportamento dannoso che violi qualsiasi precetto scritto o non scritto facente parte dell’ordinamento giuridico (DTF 117 II 317, 115 II 18; Brehm, Berner Kommentar, N. 33 ad art. 41 CO e giurisprudenza ivi citata; Rep. 1983 p. 66). Questo significa che l’illecito non si concretizza solo in caso di trasgressione di una determinata norma di legge, ma anche in caso di violazione di precetti o di divieti d'ordine generale, intesi alla protezione dei diritti dei terzi (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 307; Brehm, op. cit., N. 35-40 ad art. 41 CO), come ad esempio quello di non uccidere, di non ledere l’integrità fisica e la personalità altrui, di non ostacolare il diritto alla proprietà e al possesso, ecc. che possono essere riassunti nel principio “alterum non laedere” (cfr. Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. 1, Zurigo 1958, p. 112; IICCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc., 30 gennaio 1996 in re B./F.).\n2.2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, il fatto che una parte abbia violato un contratto -e dunque, implicitamente, anche la circostanza che terze persone possano eventualmente aver concertato con lei quella violazione (Brehm, op. cit., N. 42 ad art. 41 CO)- non costituisce un atto illecito ai sensi della normativa, tale modo d'agire non ledendo alcuna norma di comportamento o alcun bene protetto da disposizioni di legge (Brehm, op. cit., N. 41 ad art. 41 CO; Oftinger / Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, vol. 1, p. 687, n. 49).\nNella presente fattispecie va anzitutto ritenuto che l'esistenza di un'azione concertata fra i convenuti non è stata dimostrata. In particolare non può essere considerata determinante la circostanza che in sede di interrogatorio formale __________ abbia dichiarato che, successivamente alla vendita al fratello e al naufragio delle trattative per un rinnovo del contratto con l'attrice, \"abbiamo comandato la benzina da altri\" (interrogatorio formale, ad 19): l'utilizzo di un verbo al plurale, non sorretto da altri elementi di conforto, non può invero indurre a tale conclusione; basti pensare al fatto che la comanda del rifornimento, decisa da qualcuno, avrebbe potuto trovare pratica attuazione per opera di altri: ed ecco giustificato il testo della deposizione. Oppure -più concretamente- ponendo attenzione al fatto che, in quella fase della fattispecie, __________, pur non avendo più interessi propri nella gestione della stazione, occasionalmente forniva comunque consigli al fratello (interrogatorio formale __________, ad 20), da cui un suo possibile \"coinvolgimento\" che ancora non può equivalere a una responsabilità per atto illecito dei convenuti.\n2.2.2 A giudizio dell'attrice, il comportamento tenuto dai convenuti sarebbe in concreto sanzionabile ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO, siccome costitutivo di un'appropriazione indebita ex art. 138 CPS (Brehm, op. cit., N. 37 ad art. 41 CO; IICCA 30 gennaio 1996 in re B./F.).\nE' vero che la giurisprudenza ha recentemente ammesso che l'utilizzazione di un mutuo contrariamente allo scopo per il quale è stato concesso possa costituire un'appropriazione indebita (DTF 120 IV 117 e 124 IV 9). Sennonché nel caso concreto le premesse oggettive per l'esistenza di tale reato a carico di __________ e degli altri convenuti, e con ciò dunque di un atto illecito da parte loro, non sono date: la clausola 16 del contratto si limitava infatti ad affermare che l'attrice \"partecipa, sull'investimento ágiàñ effettuato dal Distributore, con un unico e solo versamento fisso di frs. 400'000.-- \" e dunque non obbligava __________ a investire gli importi mutati a mo' di un credito di costruzione cioè per rinnovare e con ciò accrescere in maniera corrispondente il valore della stazione di benzina, così che in definitiva questi era libero di utilizzare a sua discrezione i soldi ricevuti; in altre parole, il mutuo non era stato concesso per aumentare il valore della stazione di servizio, per cui i fondi non sono stati distratti dal loro scopo. D'altro canto l'attrice sapeva che l'importo in questione era stato in larga parte usato per estinguere il debito per forniture di carburante che __________ aveva accumulato nei confronti di __________ SA, sua precedente fornitrice, mentre la rimanenza, corrispondente in modo approssimativo a quanto da lui investito (replica p. 5; teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 1), era stata da lui sperperata in attività estranee alla gestione della stazione di benzina (replica p. 7; teste __________, verbale 22 novembre 1999). In ogni caso la circostanza che al momento della vendita a __________ di fatto il denaro non fosse più disponibile esclude che quest'ultimo, e con lui __________ S.a.g.l. e __________, possano aver partecipato quale complici, correi o istigatori nella commissione del reato prospettato.\n2.2.3 Nemmeno il fatto che __________ nel sottoscrivere il contratto con il fratello possa aver commesso un atto potenzialmente revocabile con un'azione pauliana ai sensi della LEF può giovare all'attrice, in tale circostanza non potendosi in effetti ancora ravvisare un atto illecito (Brehm, op. cit., N. 40 ad art. 41 CO).\n2.2.4 Nemmeno il richiamo all'art. 2 LCSl, secondo cui è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti -sempre che la violazione di tale norma sia sanzionata dall'art. 41 cpv. 1 CO e non dal suo cpv. 2- può giovare all'attrice."}