{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-27_2000-08-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59230&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "441b0317e5fd937d78547eaff01685a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.08.2000 10.1996.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:10", "Checksum": "cea5fc79d493a7a44f3652095879e022", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.08.2000 10.1996.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e eccezioni. L'attrice con le conclusioni ha tuttavia ridotto le proprie pretese per mancato guadagno a fr. 536'976.--, puntualizzando inoltre gli argomenti giuridici a fondamento delle sue richieste: in buona sostanza, __________ era chiamato in causa per la violazione del contratto; tutti i convenuti, corresponsabili per aver agito di concerto a suo scapito, rispondevano per atto illecito, per atti contrari ai buoni costumi o comunque per arricchimento indebito; __________ S.a.g.l. e i suoi fondatori __________ e __________, a loro volta, per aver violato il suo marchio durante un mese e 5 giorni.\nConsiderando\nin diritto\n1. Prima di entrare nel merito delle pretese attore, occorre esaminare la censura di carente litisconsorzio sollevata dal convenuto __________ (sub cons. 1.1) e quella di incompetenza territoriale del tribunale adito sollevata dai convenuti __________ e __________ (sub cons. 1.2).\n1.1 Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto __________, nella fattispecie si è effettivamente in presenza di un caso di litisconsorzio facoltativo ai sensi dell'art. 42 CPC, istituto che si attualizza quando tra le cause che si propongono esiste una connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni (Rep. 1985 p. 334), tanto più che la giurisprudenza cantonale ha da tempo ammesso che quando -come nel caso di specie- più persone vengono convenute per le conseguenze di un medesimo fatto si crea senz'altro una connessione, anche se il titolo invocato sia diverso (art. 51 CO; Rep. 1934 p. 310; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 42; IICCA 29 marzo 1996 in re C./L e llcc.). Per l'esistenza del litisconsorzio, istituto di natura prettamente processuale, è comunque irrilevante sapere se la petizione sia o no fondata nel merito nei confronti di tutti i convenuti, decisivo essendo unicamente che l'impostazione data alla causa dalla parte attrice giustifichi di convenire assieme tutte le parti convenute (IICCA 14 luglio 1998 in re P./H. e B.; Rep. 1979 p. 335).\n1.2 La competenza territoriale della scrivente Camera è sicuramente data per quanto riguarda i convenuti __________ S.a.g.l. e __________: entrambi risultano infatti essere domiciliati nel cantone Ticino, loro foro ordinario (art. 16 CPC e 30 cpv. 2 Cost.). Diverso è il discorso per i convenuti __________ e __________.\n1.2.1 Pur non potendosi far capo nei confronti di __________ al foro del litisconsorzio di cui all'art. 13 lett. e CPC, stante il suo domicilio all'estero e meglio in Italia (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 62; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 17; IICCA 30 gennaio 1998 in re F. SA/R.), nulla osta a che egli sia pure convenuto avanti a questo tribunale: l'art. 5 cifra 3 CL prevede infatti che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente -in materia di delitti o quasi delitti- davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, fermo restando che giusta l'art. 6 n. 1 CL in caso di pluralità di convenuti, questi potrà inoltre essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, laddove nella definizione di delitti o quasi delitti, dal punto di vista del diritto internazionale privato, rientrano oltre agli atti illeciti anche quelli di concorrenza sleale (DTF 91 II 123, 92 II 264; SJ 1992 p. 75).\n1.2.2 Per __________, ancorché domiciliato nel Cantone e liteconsorte facoltativo con gli altri convenuti, ciò che di per sé avrebbe potuto fondare il foro del processo nel Ticino, è stato posto il problema della validità della proroga di foro contenuta nella clausola 17 del contratto, del seguente tenore: \"Per tutte le divergenze che potrebbero sorgere, le parti riconoscono Ginevra quale foro giuridico e si dichiarano d'accordo di sottomettersi al tribunale competente e di accettare le leggi vigenti presso il foro sopra indicato\".\nSul tema specifico, la dottrina -a prescindere dalla validità formale della convenzione di proroga di foro- fa dipendere la soluzione dalle questioni di sapere se le parti abbiano previsto una particolare disposizione anche per il caso di litisconsorzio, se la clausola di proroga sia o no esclusiva, rispettivamente se la stessa sia stata sottoscritta da uno o da tutti i convenuti (cfr. Schaad, La consorité en procédure civile, Neuchâtel 1993, p. 501 e segg.).\n1.2.2.1 La giurisprudenza federale pone requisiti formali severi per ammettere la validità di una clausola di proroga del foro, esigendo in particolare che, nel contesto di un contratto, essa sia formulata in termini chiari, ossia che esprima in maniera non equivoca la volontà delle parti di derogare alla competenza del giudice naturale (DTF 104 Ia 280; Rep. 1978 p. 337, 1984 p. 105, 1985 p. 332) e che sia inoltre messa in rilievo rispetto alle altre disposizioni contrattuali (Rep. 1986 p. 289 e seg.; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 e 6 ad art. 22; II CCA 9 agosto 1999 in re G. e llcc./B. SA).\nNel caso di specie il tenore letterale della clausola lascia intendere in forma non equivoca la volontà delle parti di prevedere un nuovo e diverso foro giudiziario. La particolare collocazione della clausola, a p. 6 del contratto, appena sopra le firme delle parti, permette inoltre di ritenere che esse -e soprattutto l'attrice che aveva allestito il contratto e che in definitiva era la beneficiaria della proroga di foro- ne abbiano effettivamente preso conoscenza e dunque l'abbiano accettata con cognizione di causa. Ben si può dunque concludere per la sua validità formale."}