Esaminando le colpe che in concreto si contrappongono, occorre rilevare che quella della convenuta, grave, dev'essere senz'altro considerata predominante, non solo perché è lei che ha contribuito a mettere in atto la situazione di pericolo con l'allestimento della polizza, ma anche perché con le sue dichiarazioni scritte essa ha di fatto indotto l'attrice ad allentare le sue difese. La leggerezza dimostrata nell'occasione da quest'ultima assume però a sua volta i connotati di una colpa grave, che, pur non portando a un'interruzione del nesso causale, a giudizio della scrivente Camera (art. 44 CO) giustifica tutto sommato di ridurre la misura del risarcimento in ragione di 1/3, così che a