A questo proposito occorre premettere che in linea di principio la banca che procede a concedere un credito deve sempre esaminare con chi a che fare, da dove proviene il denaro e a cosa serva l'operazione (Lombardini, Droit bancarie suisse, Ginevra 2002, p. 524; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4. ed., Ginevra 2000, p. 271). Il fatto che il credito sia debitamente garantito non la esime, secondo la CFB, dal verificare quanto meno la consistenza patrimoniale del cliente (Guggenheim, op. cit., ibidem), fermo restando che la diligenza richiesta dalla banca sarà tanto maggiore quanto più importante sarà l'affare da trattare (Guggenheim, op. cit., p. 272).