Di regola la concolpa della vittima non può interrompere il nesso causale adeguato tra il danno e il comportamento del danneggiante, e ciò nemmeno se dovesse apparire preponderante, anche se in tal caso essa potrebbe portare a una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 44 CO. La colpa del terzo è a sua volta irrilevante per l'obbligo di risarcimento del danneggiante e in particolare non costituisce un motivo di riduzione dello stesso. Essa può tuttavia interrompere il nesso causale, se risulta talmente straordinaria da non poter essere prevista (DTF 116 II 519 consid. 4b con rif.