Quest'altra causa può consistere sia in una colpa grave del danneggiato stesso sia in una colpa grave di un terzo. Decisiva è in ogni caso l'intensità dei nessi causali che si contrappongono, ritenuto però che l'interruzione del nesso causale verrà ammessa solo se una di quelle cause è così intensa da eliminare o rendere ininfluente l'altra. Di regola la concolpa della vittima non può interrompere il nesso causale adeguato tra il danno e il comportamento del danneggiante, e ciò nemmeno se dovesse apparire preponderante, anche se in tal caso essa potrebbe portare a una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 44