A questo stadio della lite la convenuta, come detto, non contesta più il fatto che il comportamento da lei tenuto -tramite il suo funzionario rispettivamente organo di fatto __________ - possa di per sé essere stato causale con il danno che è stato fatto valere dall'attrice, per cui di principio si può senz'altro concludere per l'esistenza di una sua responsabilità delittuale. La questione a sapere se la concolpa, che a detta della convenuta sarebbe imputabile all'attrice, sia eventualmente tale da interrompere il nesso causale oppure da ridurre la misura del risarcimento (art. 44 CO), verrà esaminata in dettaglio nei prossimi considerandi (consid. 5).