Esclusa così l'esistenza di una responsabilità contrattuale della convenuta, si tratta ora di esaminare se essa non sia eventualmente innescata per altri motivi, segnatamente per il fatto che l'attrice era stata a suo tempo indotta a ritenere che il contratto d'assicurazione, le cui pretese sono poi state costituite in pegno, fosse valido e il suo premio pagato; in altre parole, se non entri in considerazione una sua responsabilità delittuale. 4.1 In sede conclusionale la parte convenuta ha di principio ammesso la sua responsabilità per atti illeciti, riferendosi all'art. 55 CO (cfr.