la convenuta aveva infine sempre e puntualmente dato riscontro alle telefonate e agli scritti indirizzati dall'attrice. Nessuna circostanza poteva in definitiva far sospettare che si potesse trattare di un falso. 3.2 In conseguenza di quanto precede, la banca attrice dovrebbe dunque essere trattata come se la polizza fosse effettivamente vera, così che essa potrebbe di principio pretendere dalla convenuta, siccome espressamente autorizzata dal contratto di messa in pegno con __________ Ltd (art. 906 CC, doc. _) nonché da quello di concessione del credito (doc. _), il pagamento del valore di riscatto della polizza (art. 90 cpv.