Non è innanzitutto vero che la polizza assicurativa sia stata messa a disposizione dell'attrice solo dopo che essa aveva già accettato di concludere il contratto di costituzione del pegno (Jäggi/Gauch, op. cit., N. 246 ad art. 18 CO), gli atti di causa avendo al contrario provato che una copia della stessa era già stata allegata alla richiesta di concessione del credito del 13 gennaio 1992 (cfr. doc. _). Nulla permette inoltre di ritenere -a parte la circostanza, sospetta solo con il senno di poi, che __________ fosse semplicemente un procuratore- che l'attrice non fosse in buona fede in merito alla validità della polizza: