p. 12). 3.1 Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, nel caso di specie le premesse per far capo all'art. 18 cpv. 2 CO, norma in virtù della quale il debitore non può opporre al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto l'eccezione di simulazione -e nemmeno altre eccezioni, ad es. quella dell'invalidità del credito oggetto del riconoscimento scritto (cfr. Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, N. 264 ad art. 18 CO)-, sono senz'altro date. Non è innanzitutto vero che la polizza assicurativa sia stata messa a disposizione dell'attrice solo dopo che essa aveva già accettato di concludere il contratto di costituzione del pegno (Jäggi/Gauch, op.