{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-01-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-26_2003-01-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59234&nX40_KEY=4927990&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ddfbf09681ae07467e051079f22d8f24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.2003 10.1996.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:30:44", "Checksum": "3a04fcfdd68b5c98b1534a0e78aadbf5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.2003 10.1996.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nEsaminando le colpe che in concreto si contrappongono, occorre rilevare che quella della convenuta, grave, dev'essere senz'altro considerata predominante, non solo perché è lei che ha contribuito a mettere in atto la situazione di pericolo con l'allestimento della polizza, ma anche perché con le sue dichiarazioni scritte essa ha di fatto indotto l'attrice ad allentare le sue difese. La leggerezza dimostrata nell'occasione da quest'ultima assume però a sua volta i connotati di una colpa grave, che, pur non portando a un'interruzione del nesso causale, a giudizio della scrivente Camera (art. 44 CO) giustifica tutto sommato di ridurre la misura del risarcimento in ragione di 1/3, così che a favore dell'attrice può essere in primo luogo riconosciuta la somma di fr. 6'019'916.65 (2/3 di fr. 9'029'874.95).\n6. L'attrice chiede inoltre la rifusione di fr. 12'000.- corrispondenti alle spese interne da lei sopportate per poter introdurre questa causa ed altri fr. 79'613.30 per le spese d'avvocato non comprese nell'indennità ripetibile.\n6.1 La pretesa di fr. 12'000.- per le spese interne, che l'attrice pretende di aver dovuto sostenere per rintracciare e preparare la documentazione di causa, rispettivamente per il tempo impiegato dai suoi funzionari per chiarire la fattispecie (petizione p. 38), non può esserle riconosciuta già per il semplice fatto che la parte attrice non ha in definitiva dimostrato l'ammontare di tali spese, segnatamente quanti e quali erano i funzionari che si sarebbero occupati della pratica rispettivamente con quale dispendio orario. La questione, che avrebbe tranquillamente potuto essere accertata nel corso dell'istruttoria probatoria segnatamente con l'assunzione in qualità di testimoni proprio delle persone che si sono occupate delle ricerche, è invece rimasta allo stadio di puro parlato.\n6.2 Quanto alle altre posizioni di danno fatte valere dall'attrice, è pacifico che le spese legali connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura del processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può fare oggetto di un’azione di risarcimento. Occorre tuttavia che sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, Berner Kommentar, N. 28 ad art. 46 CO; DTF 97 II 259; Rep. 1989 p. 492; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P., 6 settembre 1999 in re M./A. AG, 7 maggio 2002 in re M./G. e llcc., 30 luglio 2002 in re C./A.).\nNel caso di specie, le prestazioni preprocessuali svolte dall'avv. __________, quantificate dall'attrice in fr. 30'000.-, non possono essere poste a carico della convenuta, se non limitatamente alla somma stabilita equitativamente in fr. 5'000.- relativa alla sua partecipazione alla riunione dell'8 febbraio 1996 (teste __________ p. 11) e allo scambio di corrispondenza con la convenuta prima dell'inoltro della causa (doc. _) e all'inoltro da parte sua del PE (doc. _). Il legale ha pure precisato di essersi occupato della pratica penale contro __________ (petizione p. 37-38), ma questo suo intervento non appare necessario per la causa civile che qui ci occupa e non può dunque essergli riconosciuto, mentre l'esame da parte sua dell'ampia documentazione di circa 500 pagine (cfr. petizione p. 37), pur essendo senz'altro necessario, lo è in definitiva stato in vista dell'inoltro della petizione, per cui costituisce una posizione che rientra nel concetto dell'indennità ripetibile. Per il resto non è stata provata la necessità di ulteriori colloqui con il cliente (pure evocati a p. 38 della petizione), né il legale ha preteso di essersi altrimenti adoperato per cercare una soluzione bonale con la controparte, ciò che avrebbe potuto comportare un maggior impegno da parte sua.\nNulla osta per contro al riconoscimento all'attrice delle spese legali di US$ 33'075.51 (doc. _), pari a fr. 49'613.30, che essa si è dovuta assumere per seguire la causa negli Stati Uniti rispettivamente per ottenere il parziale rimborso del mutuo da parte di __________ Ltd, tanto più che di tale rimborso ha in definitiva beneficiato anche la stessa convenuta, che in tal modo ha in effetti visto ridursi le pretese nei suoi confronti.\nA titolo di spese legali all’attore vengono quindi riconosciuti complessivamente altri fr. 54'613.30.\n7. Ricapitolando, all'attrice spetterà dunque la somma di complessivi fr. 6'074'529.95 (fr. 6'019'916.65 + fr. 54'613.30) oltre interessi al 6% su fr. 8'346'716.65 calcolabili trimestralmente dal 30 giugno 1996 al 18 maggio 1998, su fr. 6'568'316.65 calcolabili trimestralmente dal 19 maggio 1998 al 14 gennaio 1999 e su fr. 6'019'916.65 calcolabili trimestralmente a far tempo dal 15 gennaio 1999, nonché al 5% su fr. 54'613.30 dal 30 giugno 1999 e dal 1° luglio 1996 al 29 giugno 1999 su fr. 5'000.-.\nLimitatamente a tali somme, tranne che per l'importo di fr. 49'613.30 oltre interessi, relativo alle spese legali per la causa negli Stati Uniti, non ancora esigibile l'8 luglio 1996, ovvero al momento dell'inoltro del PE n. __________ dell'UE di __________ (doc. _), può essere rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE, pure richiesta dall'attrice negli allegati preliminari.\n8. Con la petizione (p. 46) l'attrice ha infine postulato che la resistenza in lite della controparte fosse dichiarata temeraria ai sensi dell’art. 152 CPC, con il conseguente riconoscimento a suo favore di ripetibili più ampie di quelle ordinariamente concesse."}