{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-01-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-26_2003-01-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59234&nX40_KEY=4927990&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ddfbf09681ae07467e051079f22d8f24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.2003 10.1996.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:30:44", "Checksum": "3a04fcfdd68b5c98b1534a0e78aadbf5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.2003 10.1996.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.1.2 Ma oltre alla responsabilità fondata sulla fiducia per le aspettative suscitate e disilluse -da lei ammessa di principio- la convenuta è pure responsabile per le informazioni errate (anche qui si tratta in sostanza di un caso d'applicazione della responsabilità fondata sulla fiducia rispettivamente della culpa in contrahendo, cfr. DTF 124 III 363 consid. 5 con rif. e la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 4a) che essa, sempre tramite __________, aveva fornito all'attrice, in particolare nella lettera 16 gennaio 1992 (doc. _), il cui contenuto è stato confermato anche successivamente con lettera 25 marzo 1992 (doc. _, firmata da __________, che da un punto di vista gerarchico era il n. 3 della convenuta, cfr. doc. _, e teste __________ p. 3).\nA quel momento la convenuta non solo aveva dichiarato, contrariamente al vero, di conoscere da parecchi anni sia __________ sia la stessa __________ Ltd -il fatto che quest'ultima fosse stata costituita solo 2 anni prima non era in realtà tale da insospettire oltremisura l'attrice, atteso che nello scritto in questione la conoscenza pluriennale da parte della convenuta era riferita ad entrambi- ma aveva pure assicurato che si trattava di persone affidabili rispettivamente che avevano sempre provveduto a regolare puntualmente le loro pendenze, senza che vi fossero mai stati problemi di sorta, concludendo la missiva con un aperto invito alla banca a voler collaborare con questi clienti, definiti di \"prima classe\" (\"erstklassige Zusammenarbeit\"). Ma essa aveva pure confermato di essere a conoscenza dell'origine del denaro utilizzato a quel momento per il pagamento del premio, precisando che in merito allo stesso erano pienamente rispettate le esigenze imposte dalla diligenza assicurativa svizzera. Ritenuto che il denaro in questione -sempre che fosse stato pagato alla convenuta- sarebbe in realtà dovuto provenire da un \"mafioso\" italiano già indagato in Italia nell'ambito dell'inchiesta \"mani pulite\" -in questi termini, almeno, __________ si era espresso davanti agli inquirenti (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 2 e 3, 13.2.1996 p. 3)- la convenuta si sarebbe in tal modo resa complice di un'operazione di riciclaggio di denaro sporco (cfr. pure risposta p. 7 e 28; cfr., indirettamente, la perizia __________, che a p. 4 menziona le misure di diligenza imposte a quel tempo alla compagnie assicurative).\n4.2 A questo stadio della lite la convenuta, come detto, non contesta più il fatto che il comportamento da lei tenuto -tramite il suo funzionario rispettivamente organo di fatto __________ - possa di per sé essere stato causale con il danno che è stato fatto valere dall'attrice, per cui di principio si può senz'altro concludere per l'esistenza di una sua responsabilità delittuale.\nLa questione a sapere se la concolpa, che a detta della convenuta sarebbe imputabile all'attrice, sia eventualmente tale da interrompere il nesso causale oppure da ridurre la misura del risarcimento (art. 44 CO), verrà esaminata in dettaglio nei prossimi considerandi (consid. 5).\n4.3 Prima di occuparsi di questa particolare questione, occorre però accertare se il comportamento tenuto dalla convenuta abbia effettivamente causato un danno alla controparte e, se del caso, quale sia il suo ammontare. La convenuta contesta in particolare di dover rispondere delle perdite subite dall'attrice, prevalendosi del fatto che la controparte avrebbe omesso di denunciare __________ o di farsi risarcire da quest'ultimo, rispettivamente non avrebbe ancora chiesto il rimborso del mutuo concesso a suo tempo a __________ Ltd. A torto.\nInnanzitutto si osserva che __________ davanti agli organi inquirenti aveva pacificamente ammesso che __________ era stato informato solo nell'ottobre-novembre 1992 del fatto che il premio unico non era stato pagato (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 3 e 27.2.1996 p. 2; cfr. pure verbale d'interrogatorio __________ 20.2.1996 p. 3), cioè dopo che il credito era già stato concesso ed erogato da parte della banca, per cui la sua responsabilità penale e dunque un'eventuale responsabilità per atto illecito, è ancora tutta da dimostrare. In ogni caso contro __________ e __________ non sono stati intrapresi passi particolari, sia perché dalle informazioni assunte dalla banca non vi erano beni da sequestrare, sia in quanto essi avevano promesso il rientro del denaro da parte di __________ Ltd (teste __________ p. 11). Non è invece vero che l'attrice non abbia intrapreso alcun passo nei confronti di __________ Ltd per farsi rimborsare il mutuo, tanto è vero che a seguito dell'esito di una causa negli Stati Uniti tra __________ Ltd stessa e una banca americana e delle successive iniziative poste in atto dall'attrice, quest'ultima è riuscita a farsi riversare tutta una serie di importi (fr. 2'667'600.- valuta 19 maggio 1998, cfr. doc. _ rispettivamente fr. 822'600.- valuta 15 gennaio 1999, cfr. doc. _), che hanno portato in sede conclusionale alla riduzione delle pretese attoree a complessivi fr. 9'121'488.25. Le informazioni richieste dalla banca a uno studio legale inglese su eventuali altri beni di __________ Ltd hanno per contro dato esito negativo (teste __________ p. 12; rogatoria __________ risposta 28)."}