{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-01-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-26_2003-01-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59234&nX40_KEY=4927990&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ddfbf09681ae07467e051079f22d8f24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.2003 10.1996.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:30:44", "Checksum": "3a04fcfdd68b5c98b1534a0e78aadbf5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.2003 10.1996.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNon è innanzitutto vero che la polizza assicurativa sia stata messa a disposizione dell'attrice solo dopo che essa aveva già accettato di concludere il contratto di costituzione del pegno (Jäggi/Gauch, op. cit., N. 246 ad art. 18 CO), gli atti di causa avendo al contrario provato che una copia della stessa era già stata allegata alla richiesta di concessione del credito del 13 gennaio 1992 (cfr. doc. _). Nulla permette inoltre di ritenere -a parte la circostanza, sospetta solo con il senno di poi, che __________ fosse semplicemente un procuratore- che l'attrice non fosse in buona fede in merito alla validità della polizza: in effetti la polizza in questione era stata pacificamente redatta su carta originale della convenuta e riportava gli abituali numeri di controllo in basso a sinistra; le persone che risultavano averla sottoscritta erano quelle normalmente abilitate a farlo e le firme ivi riportate erano autentiche; tutte le comunicazioni all'indirizzo della banca, sia quelle precedenti alla concessione del credito (ad es. doc. _), sia quelle successive (ad es. doc. _, la lettera 19 novembre 1992 ritrovata nella mappetta beige negli atti dell'incarto penale richiamato presso il Ministero pubblico), concernenti in particolare la conferma di precedenti scritti o comunicazioni (doc. _) rispettivamente il valore di riscatto (doc. _), recavano accanto alla firma di __________ quella di non meno di 5 funzionari della convenuta con i necessari poteri di firma; la convenuta aveva infine sempre e puntualmente dato riscontro alle telefonate e agli scritti indirizzati dall'attrice. Nessuna circostanza poteva in definitiva far sospettare che si potesse trattare di un falso.\n3.2 In conseguenza di quanto precede, la banca attrice dovrebbe dunque essere trattata come se la polizza fosse effettivamente vera, così che essa potrebbe di principio pretendere dalla convenuta, siccome espressamente autorizzata dal contratto di messa in pegno con __________ Ltd (art. 906 CC, doc. _) nonché da quello di concessione del credito (doc. _), il pagamento del valore di riscatto della polizza (art. 90 cpv. 2 LCA).\nNel caso concreto, però, l'attrice non può far valere alcuna pretesa contrattuale nei confronti della convenuta: in effetti, nell'ipotesi in cui la polizza fosse valida, la convenuta, che a questo momento non ne ha ancora incassato il premio unico, può senz'altro opporre in compensazione a tale pretesa il premio non incassato da __________ Ltd, come previsto dall'art. 18 cpv. 3 LCA.\n4. Esclusa così l'esistenza di una responsabilità contrattuale della convenuta, si tratta ora di esaminare se essa non sia eventualmente innescata per altri motivi, segnatamente per il fatto che l'attrice era stata a suo tempo indotta a ritenere che il contratto d'assicurazione, le cui pretese sono poi state costituite in pegno, fosse valido e il suo premio pagato; in altre parole, se non entri in considerazione una sua responsabilità delittuale.\n4.1 In sede conclusionale la parte convenuta ha di principio ammesso la sua responsabilità per atti illeciti, riferendosi all'art. 55 CO (cfr. conclusioni p. 14, salvo poi formulare alcune riserve in merito all'esistenza del danno rispettivamente del nesso causale, che verranno passate in rassegna nel prosieguo di questo esposto). Stante la qualifica di organo di fatto attribuibile al funzionario __________ -l'istruttoria ha in effetti provato che egli all'interno della società disponeva di una grande considerazione e che di fatto veniva considerato alla stregua di un vero e proprio direttore (cfr. il verbale d'interrogatorio __________ 17.2.1996 p. 2 e 3, ove l'interrogato riferisce che \"con Direzione intendo dire in particolare i signori __________ e __________ … Nessuno sarebbe andato contro di loro\" e ancora, in sede testimoniale a p. 8, \"__________ aveva nella __________ ampia libertà\")- potrebbe però entrare in considerazione anche la disposizione dell'art. 718 cpv. 3 vCO rispettivamente 722 CO (norma speciale rispetto all'art. 55 cpv. 2 CC, cfr. Watter, Basler Kommentar, N. 17 ad art. 722 CO).\n4.1.1 Se la convenuta ha ritenuto di riconoscere di principio la sua responsabilità, è perché, per sua stessa ammissione (conclusioni p. 14), il suo funzionario __________ aveva pacificamente contribuito a creare le apparenze fallaci in relazione al credito oggetto della polizza assicurativa (sulla natura giuridica della responsabilità fondata sulla fiducia per le apparenze create: cfr. DTF 120 II 331 consid. 5a, 124 III 297 consid. 6a; cfr. pure la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 5), laddove aveva fatto credere, contrariamente al vero, non solo che la polizza in questione era valida, ma anche che il suo premio era stato pagato (doc. _), segnatamente inducendo il collega __________ ad allestire una polizza che egli sapeva falsa, raccogliendo astutamente le firme degli altri collaboratori in occasione degli scritti all'indirizzo dell'attrice, rispettivamente intercettando le richieste scritte provenienti da quest'ultima (conclusioni p. 14, con riferimento ai § 8 e 9 a p. 4).\nTutto ciò è stato in definitiva possibile a seguito della totale inadeguatezza dell'organizzazione e dell'assoluta mancanza di controlli all'interno della convenuta (cfr., a questo proposito, teste __________ p. 6 e __________ p. 5; più vago il teste __________ p. 9) nonché della superficialità dimostrata dai funzionari della convenuta stessa."}