{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-01-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-26_2003-01-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59234&nX40_KEY=4927990&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ddfbf09681ae07467e051079f22d8f24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.2003 10.1996.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:30:44", "Checksum": "3a04fcfdd68b5c98b1534a0e78aadbf5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.2003 10.1996.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nG. Nei successivi allegati scritti le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative, contestando quelle di controparte.\nH. In sede conclusionale l'attrice, preso atto di un parziale rimborso del mutuo da parte di __________ Ltd a seguito di una causa promossa negli Stati Uniti (fr. 3'490'200.-) e delle spese legali sopportate nell'ambito di quel procedimento (fr. 49'613.30), ha ridotto le sue pretese a complessivi fr. 9'121'488.25 oltre interessi ed accessori, precisando che le sue richieste si fondavano sulla responsabilità fondata sulla fiducia e meglio per le aspettative risvegliate e le errate informazioni ricevute, rispettivamente sull'art. 722 CO. La convenuta, dal canto suo, ha puntualizzato che l'attrice non poteva prevalersi dell'apparenza suscitata dalla polizza, non essendo assolutamente date le premesse per far capo all'art. 18 cpv. 2 CO, in particolare la sua buona fede, tanto più che la pretesa era compensata dal mancato pagamento del premio; d'altro canto, l'assenza del danno e del necessario nesso causale escludevano una sua eventuale responsabilità ex art. 55 e 722 CO.\nconsiderando\nin diritto:\n1. L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che nel corso del 1991 __________, responsabile del ramo estero della convenuta, venne contattato da un cliente italiano che gli prospettò l'intenzione di investire un'importante somma di denaro, auspicando tuttavia che la sua identità non figurasse da nessuna parte (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 2, 10.2.1996 p. 2-4 e 13.2.1996 p. 1-3; cfr. pure verbale d'interrogatorio __________ 20.2.1996 p. 2 e 5). Egli prese dunque contatto con __________, suo precedente collaboratore in Germania, e insieme concordarono di far allestire presso la convenuta una polizza assicurativa a premio unico a nome di una società terza e in seguito di cederla in pegno a una banca per ottenerne un credito. Nel febbraio 1992 __________ chiese pertanto al funzionario __________, responsabile all'interno della convenuta dell'ufficio competente per la compilazione delle polizze, di preparare la polizza in questione, sottoponendogli una proposta sottoscritta dalla società dell'isola di Man __________ Ltd -proposta ritrovata nella mappetta beige negli atti dell'incarto penale richiamato presso il Ministero pubblico- (verbale d'interrogatorio __________ 12.2.1996 p. 2). __________ ha quindi provveduto ad allestire la polizza n. __________, per altro retrodatata al 2 dicembre 1991 (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 2), consegnandola fisicamente nelle mani di __________. Questi, invece di attendere che il premio unico fosse pagato, su richiesta di __________, si è ben presto attivato per far sì che la polizza venisse accettata in pegno dalla succursale di __________ dell'attrice, ritenendo che il pagamento da parte del cliente italiano sarebbe comunque avvenuto in seguito, prima della concessione del credito (cfr. verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 3, 10.2.1996 p. 5 e 27.2.1996 p. 2), ciò che però non è stato il caso.\n2. Per sbaragliare il campo da possibili dubbi, occorre innanzitutto premettere che la polizza in questione, pur avendo le parvenze di una polizza valida (cfr. a questo proposito il consid. 3.1), in realtà non lo era, e ciò già per il semplice fatto che la proposta d'assicurazione che ne stava alla base non era stata a suo tempo sottoposta agli organi della convenuta preposti alle verifiche in merito alla titolarità del cliente rispettivamente all'origine del denaro investito e soprattutto non era stata oggetto del necessario esame sul rischio -in pratica, la quinta fase della procedura per la conclusione di una polizza a premio unico indicata a p. 5 della perizia assicurativa __________ (cfr. pure il verbale d'interrogatorio __________ 14.2.1996 p. 1); in ogni caso non risulta che essa, né a quel momento, né in seguito, sia stata accettata dalla compagnia d'assicurazioni -la convenuta non ha per il resto preteso che la sua accettazione potesse essere avvenuta tramite lo stesso __________, che comunque non era competente in tal senso.\n3. Stabilito che la polizza in questione non era valida, si tratta in primo luogo di esaminare se l'attrice non possa eventualmente prevalersi del fatto che la convenuta e __________ Ltd si fossero concordate di creare unicamente le apparenze di un contratto di assicurazione quando esse non volevano in realtà che esso esplicasse i suoi effetti giuridici. Si tratta in sostanza di accertare se l'attrice possa vantare una qualche pretesa dal fatto che il contratto di assicurazione fosse simulato ai sensi dell'art. 18 CO (circostanza di fatto per altro pacificamente ammessa dalla convenuta in sede conclusionale, cfr. p. 12).\n3.1 Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, nel caso di specie le premesse per far capo all'art. 18 cpv. 2 CO, norma in virtù della quale il debitore non può opporre al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto l'eccezione di simulazione -e nemmeno altre eccezioni, ad es. quella dell'invalidità del credito oggetto del riconoscimento scritto (cfr. Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, N. 264 ad art. 18 CO)-, sono senz'altro date."}