{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-01-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1996-26_2003-01-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59234&nX40_KEY=4927990&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ddfbf09681ae07467e051079f22d8f24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1996.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.2003 10.1996.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:30:44", "Checksum": "3a04fcfdd68b5c98b1534a0e78aadbf5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.2003 10.1996.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 21 novembre 1996 da\n|\n|\n__________ ora __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ncon cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'562'074.95 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________;\ndomande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l’istruttoria di causa;\npreso atto che le parti, dopo la produzione dei rispettivi allegati conclusionali, hanno rinunciato al dibattimento finale;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;\nritenuto\nin fatto:\nA. Con scritto 13 gennaio 1992 (doc. _), preannunciato telefonicamente, __________, a nome di __________ Ltd, si è rivolto alla succursale di __________ del __________ per la concessione di un credito di DM 15'000'000.-, offrendo a quel momento a titolo di garanzia la polizza vita a premio unico n. __________ di DM 20'500'000.- (contraente e beneficiaria: __________ Ltd; persona assicurata: __________; capitale assicurato: DM 21'000'000.-; rendita annuale: DM 1'365'000.-; durata: 5 anni) allestita il 2 dicembre 1991 dalla __________, da lui allegata in copia, e preavvisando già a quel momento che nei giorni successivi la polizza le sarebbe stata trasmessa direttamente da parte della compagnia d'assicurazioni.\nIn occasione dell'incontro avvenuto a __________ il 28 gennaio 1992 il procuratore della compagnia d'assicurazione __________, oltre a consegnare l'originale della polizza (doc. _), già formalmente costituita a pegno alla banca in data 15 gennaio 1992 (doc. _) -costituzione in pegno che è stata prontamente notificata alla compagnia d'assicurazione con il formulario 14 gennaio 1992, da lei regolarmente controfirmato a conferma del ricevimento (doc. _)- ha consegnato al funzionario dell'istituto di credito __________ la lettera 16 gennaio 1992 (doc. _), con cui la __________ confermava tra l'altro l'avvenuto pagamento del premio unico e il valore di riscatto della polizza, che a quel momento era di DM 19'523'450.-.\nB. Esperite le necessarie pratiche, il comitato crediti della banca, con contratto 26 marzo 1992 (doc. _), ha concesso a __________ Ltd il credito in questione, sotto forma di un mutuo fisso di fr. 13'800'000.- e di un credito in conto corrente di fr. 1'000'000.-, somme che in seguito sono state erogate.\nC. Il 6 febbraio 1996, dopo che __________ Ltd aveva provveduto a disdire il credito per il 30 novembre 1995 (doc. _ e AC), termine che in seguito è stato prorogato dalla banca a varie riprese fino al 5 febbraio 1996 (doc. _), __________, confrontato con la concreta eventualità che la banca procedesse di sua iniziativa al riscatto della polizza, si è presentato a __________ ed ha infine dovuto confessare ai rappresentanti dell'istituto di credito che il premio unico in realtà non era stato pagato e che di conseguenza il pegno era privo di valore.\nLa banca ha quindi provveduto a chiudere i vari conti intestati a __________ Ltd, compensandone gli averi (doc. _): a quel momento ne risultava un'esposizione creditizia di complessivi fr. 12'241'200.- (valuta 14 febbraio 1996, cfr. doc. _).\nD. L'8 febbraio 1996 i rappresentanti della banca si sono recati presso la sede della __________ per chiarire ciò che era successo. Quest'ultima ha ben presto scoperto che la polizza in questione e tutte le comunicazioni alla banca relative alla sua messa in pegno, erano state abusivamente allestite dal suo procuratore __________, il quale è stato immediatamente denunciato per truffa.\nIl 3 ottobre 1996 l'inchiesta penale è stata tuttavia archiviata (atto 43 dell'incarto penale richiamato) a seguito della morte di __________, avvenuta il 16 aprile 1996 (doc. _).\nE. Con la petizione in rassegna il __________ (doc. _)- ha chiesto la condanna della __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita -ora __________ Ltd (doc. _)- al pagamento di fr. 12'562'074.95 oltre interessi, pari agli importi non ancora restituiti __________ Ltd (fr. 12'520'074.95, valuta 30 giugno 1996, cfr. doc. _), alle spese interne dell'attrice (fr. 12'000.-) ed alle spese legali preprocessuali (fr. 30'000.-), rimproverando in sostanza alla compagnia d'assicurazione di averla indotta, sulla base di una garanzia rivelatasi in realtà priva di valore, a concedere un mutuo milionario a __________ Ltd. A suo giudizio, la convenuta era pertanto tenuta a versarle il valore di riscatto della polizza rispettivamente a risarcire il danno derivatole dalle apparenze fallaci suscitate.\nF. La convenuta si è opposta alla petizione, declinando ogni sua responsabilità. Essa ha innanzitutto contestato l'esistenza di un valido contratto di assicurazione con __________ Ltd rispettivamente la sua valida messa in pegno: l'attrice non poteva pertanto vantare alcun diritto nei suoi confronti, difettandole oltretutto la buona fede. Vista la grave concolpa imputabile alla banca, sia per aver concesso alla leggera il credito a __________ Ltd, sia per non averne preventivamente esatta la restituzione da quest'ultima oppure da __________, nemmeno poteva entrare in considerazione una sua responsabilità fondata sulla fiducia per le apparenze suscitate o per atto illecito (art. 55 e 722 CO), tanto più che in ogni caso essa poteva porre in compensazione la pretesa derivante dal mancato pagamento del premio."}