L’attribuzione alla parte convenuta di un’indennità per ripetibili maggiore è per contro esclusa, avendo essa rinunciato in questa sede alla richiesta, formulata in duplica (p. 38), di far dichiarare temeraria la lite. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. La domanda di revisione di lodo 26 febbraio 1991 di IS 1 e IS 2 è respinta. II. Le spese della presente procedura consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 20’000. -- b) testimoni fr. 300. -- c) perizie fr. 143’743.83 d) spese fr. 286.17 Totale fr. 164'330. -- già anticipati dagli istanti nella misura di fr. 96’230.- e dai convenuti nella misura di fr.