circostanza per altro rimasta allo stadio di puro parlato (cfr. consid. 9.2), e non piuttosto ad un semplice errore di apprezzamento o di giudizio da parte loro -che di per sé non può essere oggetto di una domanda di revisione (DTF 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1)- ipotesi quest’ultima tutt’altro che peregrina se si pensa che il commercialista degli istanti, nel settembre 1986, aveva allestito un documento di lavoro in cui la voce “marchi, brevetti, know-how” era stata stimata in Lit. 16’321'000’000, l’avviamento in almeno Lit. 100'000'000’000 e la __________ in Lit.