nemmeno si può poi ritenere che al momento della consegna della documentazione di cui al doc. 19 il convenuto si sia dimostrato parzialmente reticente per non aver suddiviso per anno e per prodotto le statistiche di vendita degli anni 1985 e 1986 rispettivamente le previsioni di vendita per il 1987; del tutto irrilevante per una corretta valutazione dei vari cespiti -così si erano del resto espressi gli stessi istanti nella replica (p. 29)- è infine la circostanza che il convenuto abbia sottaciuto l’esistenza di precedenti trattative di cessione alla società __________ delle sue partecipazioni.