sicché la sua testimonianza, su questo aspetto, è priva di qualsiasi forza probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237). Per il resto, gli istanti non sono stati in grado di provare un eventuale comportamento illecito o contrario alla buona fede da parte del convenuto, gli indizi da essi evocati in proposito essendosi rivelati privi di fondamento: il fatto che gli arbitri non abbiano espressamente menzionato né nel lodo né in sede testimoniale la nuova linea __________ non significa che essi non l’avessero considerata laddove avevano parlato dei nuovi prodotti; nemmeno si può poi ritenere che al momento della consegna della documentazione di cui al doc.