L’istruttoria di causa non ha in ogni caso permesso di accertare che la parte convenuta avesse agito nel modo preteso dagli istanti. L’unico teste (__________, nella sua audizione del 24 ottobre 1995), che sembrava confermare il fatto che il __________, commercialista del convenuto, avesse il compito di esaminare e filtrare preventivamente la messa a disposizione di documentazione agli arbitri e non invece, come preteso da altri (testi TE 4 e TE 5), di occuparsi della questione da un punto di vista organizzativo senza che fossero previste limitazioni di sorta, ha in effetti dichiarato che tale circostanza non era stata da lui verificata personalmente, ma gli era stata riferita da terzi,