La censura in questione, volta in realtà a far sanzionare la malafede e il dolo processuale della controparte, non può in concreto giustificare una revisione del lodo già per il fatto che gli istanti, pur essendosi nell’occasione richiamati implicitamente al motivo di revisione dell’art. 41 lett. a CIA, non hanno addotto né dimostrato l’esistenza, a carico del convenuto, di atti punibili dal diritto svizzero e soprattutto neppure sono stati in grado di versare agli atti una sentenza che li avesse eventualmente constatati (II CCA 30 maggio 2003 inc. n. 12.2002.109).