9.1 Gli istanti rimproverano innanzitutto alla controparte il fatto di aver a suo tempo occultato o comunque di non aver volutamente messo a disposizione degli arbitri tutta la documentazione necessaria per determinare correttamente il valore d’avviamento della __________ e in particolare del marchio __________. La censura in questione, volta in realtà a far sanzionare la malafede e il dolo processuale della controparte, non può in concreto giustificare una revisione del lodo già per il fatto che gli istanti, pur essendosi nell’occasione richiamati implicitamente al motivo di revisione dell’art. 41 lett.