b CIA, per cui, essendo nel frattempo già stata accertata la tempestività della domanda di revisione (cfr. il decreto 15 settembre 1994), in questa sede si tratterà unicamente di esaminare se sono o meno adempiute le altre tre condizioni esatte dalla legge, ovvero se i fatti o le prove addotti, oltre ad essere preesistenti al lodo, erano stati scoperti solo dopo il giudizio arbitrale, se i fatti o le prove in questione erano tali da influire sull’esito della lite, e infine se la loro mancata adduzione non era dovuta a negligenza della parte richiedente.