In altre parole, per potersi ammettere una domanda di revisione in base a quest’ultima disposizione, é necessario che siano adempiute tre condizioni, oltre al requisito della tempestività della richiesta (la relativa istanza dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro 5 anni dall'intimazione del lodo, cfr. art. 42 CIA): in primo luogo deve trattarsi di fatti e di prove preesistenti al lodo, ma scoperti solo dopo il giudizio arbitrale; i fatti e le prove in questione devono inoltre permettere un diverso esito della causa;