Giusta l'art. 41 lett. b CIA è invece possibile chiedere la revisione di un lodo quando lo stesso è stato pronunciato ignorando fatti rilevanti accaduti prima del giudizio o mezzi di prova destinati ad accertare fatti essenziali senza che all'istante sia stato possibile addurre tali fatti e prove nel corso del procedimento. In altre parole, per potersi ammettere una domanda di revisione in base a quest’ultima disposizione, é necessario che siano adempiute tre condizioni, oltre al requisito della tempestività della richiesta (la relativa istanza dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro 5 anni dall'intimazione del lodo, cfr.