n. 12.96.74, 30 maggio 2003 inc. n. 12.2002.109). Ai sensi dell’art. 41 lett. a CIA la revisione può innanzitutto essere chiesta quando risulta che atti dichiarati punibili dal diritto svizzero hanno influito sulla decisione arbitrale, ritenuto che tali atti devono essere constatati in una sentenza penale, a meno che nel procedimento penale non si possa giungere alla sentenza per motivi diversi dalla mancanza di prove. Giusta l'art. 41 lett.