Gli art. 41 e segg. CIA definiscono esaustivamente a quali condizioni possa essere chiesta la revisione nell'ambito di un procedimento arbitrale. Oggetto della domanda di revisione dev’essere innanzitutto un lodo, ritenuto che un semplice referto di arbitratore non può essere oggetto di quel rimedio giuridico. Atteso che con il giudizio di rinvio del 26 novembre 2001 (inc. n. 4P.65/1991, pubblicato in DTF 117