Al convenuto subentrano dunque in qualità di eredi la moglie __________ ed il nipote __________. Ritenuto che le parti in causa, con scritti 22 dicembre 2004 e 11 gennaio 2005, non hanno preteso di essere citate ad una nuova udienza di dibattimento finale a seguito dell’esito della contestazione in parola, ma si sono limitate a chiedere che la sentenza fosse emanata e intimata agli eredi del convenuto, con la diversa connotazione che entrambi davano a quel termine, il presente giudizio di merito può senz’altro essere prolato senza che si rendano necessarie ulteriori formalità. 7. Gli art. 41 e segg.