{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-98_2005-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61322&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "816a16d368dc43507797351e4a394cc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "revisione di lodo arbitrale - fatto nuovo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:29", "Checksum": "58dcf41fe765d358b01354bc8e0d4d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98\nRegesto:\nrevisione di lodo arbitrale - fatto nuovo\n\n\n9.3.2.2 Analoghe considerazioni permettono di giustificare la differente valutazione del marchio __________ tra il 30 giugno 1986 ed il 29 settembre 1989, pur dovendosi a prima vista dare atto che l’inserimento di quell’ingentissimo importo in un bilancio, per le gravi sanzioni comminate in caso di indicazione di dati falsi, sembra dare una connotazione maggiormente oggettiva (senza però che ciò escluda in modo assoluto che la rivalutazione così effettuata potesse in realtà costituire una frode fiscale; cfr. perizia del PE 1 p. 110 segg. ed in particolare 118 e 126) rispetto alla semplice indicazione di un prezzo: anche in questo caso si deve infatti ritenere che la situazione si era profondamente modificata in quei 3 anni e 3 mesi. Come già accennato in precedenza, il valore del marchio in questione, come quello degli altri beni immateriali, era stato calcolato dagli arbitri in modo indiretto, senza tenere conto dei valori allibrati a bilancio (che in tal modo venivano azzerati, cfr. testi TE 1 e TE 2), ovvero in funzione dei risultati che erano stati e sarebbero stati conseguiti in futuro, per cui non vi è chi non veda come al 30 giugno 1986, di fronte a una società, la __________, che otteneva risultati decisamente modesti, che era in fase di ristrutturazione e con prospettive assai incerte, il suo valore, esposto nella posizione “avviamento”, non poteva che essere relativamente contenuto. Decisamente migliore era invece la situazione al momento della sua rivalutazione nel corso del 1989, visto e considerato che la società, nel frattempo divenuta __________, grazie al grandissimo successo registrato dai nuovi prodotti, aveva iniziato a conseguire utili di qualità e, a seguito della ristrutturazione già eseguita in precedenza, del riordino societario e degli investimenti operati dal gruppo __________, ma soprattutto alla luce delle importanti sinergie che l’acquisizione da parte di quel gruppo aveva permesso di creare, presentava ben altre prospettive di sviluppo e ciò anche se la società, di fatto, manteneva la sua identità ed autonomia (testi __________, TE 4, __________ e __________). Non va d’altro canto dimenticato che a quel momento il valore del marchio non era stato calcolato -come invece avevano fatto gli arbitri- in modo indiretto, ovvero prescindendo da quanto allibrato nei bilanci a quella voce (teste TE 1 e TE 2), ma apparentemente in modo diretto, riprendendo cioè pari pari l’importo indicato nel bilancio, senza per altro che questa Camera, che non ha potuto visionare la perizia, con cui la __________ lo aveva determinato, abbia così potuto accertare quali fossero gli elementi, diretti o indiretti, rispettivamente gli accertamenti di fatto che avevano portato a quella valutazione e in particolare se gli stessi fossero corretti.\n9.3.2.3 Alla luce di quanto precede, si può senz’altro affermare che gli istanti non sono stati in grado di provare che i valori emersi nel corso del 1989 fossero esistenti, in forma latente o occulta, già nel giugno 1986 rispettivamente, quand’anche lo fossero stati, quale ne fosse l’effettivo valore, il solo fatto che le differenze riscontrate fossero enormi, di quasi 6 volte per il valore della __________ e di oltre 30 volte per il valore del marchio __________, non essendo ancora sufficiente a dimostrare la loro tesi. Oltretutto nemmeno è stato chiarito se l’eventuale differenza di valutazione fosse effettivamente dovuta all’ignoranza da parte degli arbitri di dati patrimoniali determinanti, circostanza per altro rimasta allo stadio di puro parlato (cfr. consid. 9.2), e non piuttosto ad un semplice errore di apprezzamento o di giudizio da parte loro -che di per sé non può essere oggetto di una domanda di revisione (DTF 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1)- ipotesi quest’ultima tutt’altro che peregrina se si pensa che il commercialista degli istanti, nel settembre 1986, aveva allestito un documento di lavoro in cui la voce “marchi, brevetti, know-how” era stata stimata in Lit. 16’321'000’000, l’avviamento in almeno Lit. 100'000'000’000 e la __________ in Lit. 350'785'000'000, somma cui andava aggiunta la rivalutazione monetaria del primo semestre 1986 e l’utile di tale periodo (doc. R1).\nIn definitiva non è pertanto possibile stabilire se il nuovo fatto da essi addotto, sempre che costituisse effettivamente un “fatto” e risultasse comprovato, fosse eventualmente rilevante ai sensi dell’art. 41 lett. b CIA.\n9.4 Infondata -ma la questione, a dipendenza di quanto precede, avrebbe anche potuto rimanere indecisa- è infine la tesi difensiva del convenuto, evocata negli allegati preliminari ma non più seriamente riproposta in sede conclusionale, secondo cui gli istanti non potrebbero prevalersi dell’eventuale esistenza di riserve latenti o di plusvalenze, avendo in ogni caso rinunciato nella procedura arbitrale a far esperire i prospettati accertamenti sul valore dei beni immateriali (cfr. doc. 18). Il legale di allora del convenuto ha in effetti dichiarato che a quel momento gli istanti non avevano rinunciato a quelle prove, ma che si erano espressi in tal senso perché quei medesimi accertamenti erano stati pure chiesti, con altri termini e con altre indicazioni, dagli arbitri, richiesta che in seguito venne puntualmente esaudita con la produzione del doc. 19 (teste TE 3).\n10. Ne discende la reiezione della domanda di revisione."}