{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-98_2005-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61322&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "816a16d368dc43507797351e4a394cc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "revisione di lodo arbitrale - fatto nuovo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:29", "Checksum": "58dcf41fe765d358b01354bc8e0d4d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98\nRegesto:\nrevisione di lodo arbitrale - fatto nuovo\n\n\n9.3 Gli istanti ritengono infine che il fatto, comprovato, che la __________ era stata venduta nell’estate 1989 ad un prezzo ingentissimo rispettivamente il fatto, pure comprovato, che il marchio __________ fosse stato allibrato nel bilancio 1989 della __________ con un valore enorme, stavano senz’altro a significare che un valore analogo doveva forzatamente sussistere anche 3 anni prima e che dunque gli arbitri avevano ampiamente sottovalutato l’ammontare delle riserve occulte o delle plusvalenze del gruppo.\n9.3.1 È vero che la __________ era stata venduta il 15 giugno 1989 al gruppo __________, in parte ad esso direttamente e in parte a società da questi detenute, per un prezzo complessivo di FF 2'964'441’294.- (il teste __________ indica in particolare un prezzo di FF 2'484'243'851 per la quota dell’83% detenuta dal convenuto e di FF 480'197'443 per quella, del 17%, detenuta dai suoi figli __________ e __________ tramite la società __________; cfr. pure, sull’importo dell’acquisizione, i testi __________ e __________), pari a ca. fr. 590'000'000.-, a fronte di un valore di quella società (al 100%) stabilito dagli arbitri, per il 30 giugno 1986, in fr. 104'012'000.-. Ed è altrettanto vero che a seguito dell’incorporazione per fusione delle società __________ e __________ nella __________, detenuta dal gruppo __________, avvenuta il 29 settembre 1989 (cfr. doc. 31), la posizione “brevetti e marchio __________” era stata rivalutata -sulla base di una perizia fatta allestire dalla __________, non agli atti- a Lit. 384'492'906'038 (doc. D p. 22 seg.; nel bilancio al 31 dicembre 1989 la voce contabile è allibrata con un valore di Lit. 374'268'697’023, cfr. doc. D p. 36), pari a ca. fr. 440'000'000.-, mentre nel lodo il valore dell’intero avviamento della __________, comprensivo del marchio __________, era stato valutato in fr. 13'800'000.-. Il fatto che i valori emersi a quel momento siano superiori a quelli indicati a suo tempo dagli arbitri non può tuttavia giustificare -e gli istanti ne sono coscienti (cfr. domanda di revisione p. 11, con riferimento alla questione della rivalutazione del marchio __________)- la revisione del lodo, non trattandosi di una circostanza preesistente al giudizio arbitrale.\n9.3.2 Determinante per l’esito della lite è in definitiva sapere se gli istanti sono stati in grado di provare che gli ingentissimi valori emersi nel 1989 fossero esistenti anche il 30 giugno 1986.\n9.3.2.1 Occorre innanzitutto premettere che il fatto che il prezzo di vendita della __________ si sia rivelato superiore alla valutazione di quella società da parte degli arbitri 3 anni prima non significa di per sé che quest’ultima fosse errata, anche perché il prezzo stabilito nel corso di una transazione non corrisponde necessariamente al valore del bene così ceduto, ma viene determinato liberamente dai contrattanti sulla base dei loro interessi ed esigenze, mentre, in base al compromesso arbitrale, la valutazione dei patrimoni netti delle varie società del gruppo andava fatta tenendo conto dei valori di mercato e, per quanto qui interessa, senza correzioni di maggioranza o minoranza.\nNel caso concreto è indiscutibile che il diverso valore attribuito alla __________ si lasciava innanzitutto ricondurre al fatto che la quota ceduta dagli istanti al convenuto costituiva una semplice partecipazione minoritaria, mentre quella ceduta da quest’ultimo e dai suoi figli al gruppo francese __________ rappresentava l’intero pacchetto azionario, con le conseguenze che ciò comportava. Il gruppo francese, oltre ad acquisire, non solo una semplice partecipazione o il controllo, ma l’intera proprietà dell’importante società italiana, ciò che gli consentiva tra l’altro di dar vita ad importanti sinergie, eliminava nel contempo uno dei suoi più agguerriti concorrenti, così da diventare sicuramente il numero uno europeo e fors’anche mondiale del settore della bassa tensione (teste TE 4), il che gli avrebbe tra l’altro permesso di avere una politica dei prezzi quasi monopolistica (teste TE 3). Oltretutto il fatto che l’operazione di acquisizione, effettuata secondo le complesse modalità evidenziate dalla perizia giudiziaria -a cui si può senz’altro rinviare (cfr. perizia del PE 1 p. 99 segg.)- permetteva al gruppo un importantissimo risparmio fiscale (testi TE 4, TE 7, __________ e __________; cfr. perizia del PE 1 p. 102 seg. e 110 seg., risparmio dato in sostanza dalla possibilità di ammortizzare negli anni successivi il valore rivalutato dei marchi, in particolare del marchio __________), poteva sicuramente averlo indotto, se non a largheggiare, quanto meno a non “tirare” sul prezzo (perizia del PE 1 p. 123 seg.)."}