{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-98_2005-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61322&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "816a16d368dc43507797351e4a394cc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "revisione di lodo arbitrale - fatto nuovo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:29", "Checksum": "58dcf41fe765d358b01354bc8e0d4d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98\nRegesto:\nrevisione di lodo arbitrale - fatto nuovo\n\n\n9. Nel caso di specie, come già accennato, gli istanti si richiamano esplicitamente al solo motivo di revisione di cui all’art. 41 lett. b CIA, per cui, essendo nel frattempo già stata accertata la tempestività della domanda di revisione (cfr. il decreto 15 settembre 1994), in questa sede si tratterà unicamente di esaminare se sono o meno adempiute le altre tre condizioni esatte dalla legge, ovvero se i fatti o le prove addotti, oltre ad essere preesistenti al lodo, erano stati scoperti solo dopo il giudizio arbitrale, se i fatti o le prove in questione erano tali da influire sull’esito della lite, e infine se la loro mancata adduzione non era dovuta a negligenza della parte richiedente.\n9.1 Gli istanti rimproverano innanzitutto alla controparte il fatto di aver a suo tempo occultato o comunque di non aver volutamente messo a disposizione degli arbitri tutta la documentazione necessaria per determinare correttamente il valore d’avviamento della __________ e in particolare del marchio __________.\nLa censura in questione, volta in realtà a far sanzionare la malafede e il dolo processuale della controparte, non può in concreto giustificare una revisione del lodo già per il fatto che gli istanti, pur essendosi nell’occasione richiamati implicitamente al motivo di revisione dell’art. 41 lett. a CIA, non hanno addotto né dimostrato l’esistenza, a carico del convenuto, di atti punibili dal diritto svizzero e soprattutto neppure sono stati in grado di versare agli atti una sentenza che li avesse eventualmente constatati (II CCA 30 maggio 2003 inc. n. 12.2002.109). L’istruttoria di causa non ha in ogni caso permesso di accertare che la parte convenuta avesse agito nel modo preteso dagli istanti. L’unico teste (__________, nella sua audizione del 24 ottobre 1995), che sembrava confermare il fatto che il __________, commercialista del convenuto, avesse il compito di esaminare e filtrare preventivamente la messa a disposizione di documentazione agli arbitri e non invece, come preteso da altri (testi TE 4 e TE 5), di occuparsi della questione da un punto di vista organizzativo senza che fossero previste limitazioni di sorta, ha in effetti dichiarato che tale circostanza non era stata da lui verificata personalmente, ma gli era stata riferita da terzi, sicché la sua testimonianza, su questo aspetto, è priva di qualsiasi forza probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237). Per il resto, gli istanti non sono stati in grado di provare un eventuale comportamento illecito o contrario alla buona fede da parte del convenuto, gli indizi da essi evocati in proposito essendosi rivelati privi di fondamento: il fatto che gli arbitri non abbiano espressamente menzionato né nel lodo né in sede testimoniale la nuova linea __________ non significa che essi non l’avessero considerata laddove avevano parlato dei nuovi prodotti; nemmeno si può poi ritenere che al momento della consegna della documentazione di cui al doc. 19 il convenuto si sia dimostrato parzialmente reticente per non aver suddiviso per anno e per prodotto le statistiche di vendita degli anni 1985 e 1986 rispettivamente le previsioni di vendita per il 1987; del tutto irrilevante per una corretta valutazione dei vari cespiti -così si erano del resto espressi gli stessi istanti nella replica (p. 29)- è infine la circostanza che il convenuto abbia sottaciuto l’esistenza di precedenti trattative di cessione alla società __________ delle sue partecipazioni. Dagli atti è in ogni caso risultato che la documentazione richiesta è sempre stata puntualmente consegnata (testi __________, TE 4, TE 5, TE 3 e TE 7), tanto è vero che gli stessi arbitri, oltre ad aver confermato la circostanza, non hanno mai avuto nulla da ridire ed hanno anzi pacificamente dato atto di aver potuto disporre di tutta la documentazione necessaria per le loro valutazioni (testi TE 1 e TE 2).\n9.2 Contrariamente a quanto preteso dagli istanti, nemmeno risulta il fatto che gli arbitri avrebbero mancato di considerare nel loro giudizio il valore del marchio __________, perfettamente noto a loro e alle parti. Nel lodo gli arbitri, dopo aver in particolare sottolineato la notorietà e la diffusione di quel marchio (p. 17), hanno in effetti specificato che il suo valore, oltre a quello degli altri beni immateriali, sarebbe stato calcolato globalmente nell’ambito dell’avviamento (p. 25), tant’è che in occasione della valutazione di quest’ultima voce, e meglio per stabilire la sua estensione temporale, essi hanno nuovamente fatto accenno all’importanza rivestita dai marchi (p. 31). Sentiti in sede testimoniale, gli arbitri hanno per altro confermato che il marchio __________ era stato senz’altro valutato e in particolare lo era stato in modo indiretto -soluzione cui gli istanti si erano infine adagiati (cfr. doc. 21 p. 4) e che, quand’anche fosse stata errata, non può evidentemente essere rimessa in discussione in questa sede, come invece essi sembrerebbero voler fare (cfr. infra consid. 9.3.2.2)- cioè in funzione dei risultati conseguiti dalle singole associate del __________, dal momento che un marchio aveva valore solo se la ditta che lo commercializzava produceva degli utili (testi TE 1 e TE 2). Essi hanno pure confermato di aver tenuto conto nelle loro valutazioni della formazione e dello scioglimento di eventuali riserve occulte (testi TE 1 e TE 2)."}